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		<title>Prefazione &#8220;Come Fratelli&#8221;</title>
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		<pubDate>Sun, 22 May 2011 13:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[In forma di romanzo, con notevole padronanza di scrittura, l&#8217;avvocato Giorgio Aldo Maccaroni ci racconta fatti veri, dolori autentici, disperazioni apparentemente senza sbocco, ma anche solidarietà profonde, che nascono precoci e contagiano gli adulti. Al centro di tutto, la trama dei rapporti tra due fratelli di adozione, che scelgono essi stessi di unirsi in questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In forma di romanzo, con notevole padronanza di scrittura, l&#8217;avvocato <strong>Giorgio Aldo Maccaroni</strong> ci racconta fatti veri, dolori autentici, disperazioni apparentemente senza sbocco, ma anche solidarietà profonde, che nascono precoci e contagiano gli adulti. Al centro di tutto, la trama dei rapporti tra <em><strong>due fratelli di adozione</strong></em>, che scelgono essi stessi di unirsi in questo legame che dura una vita e che, nel corso del racconto, si sviluppa in modo anche inatteso, lasciando nel finale il lettore nel dubbio, come se si trattasse di un vero e proprio giallo.</p>
<p>Un testo che conferma le qualità letterarie dell&#8217;autore, non nuovo alla prova della scrittura, e che ha il merito di far diventare spunto di un&#8217;opera di fantasia, ricca di colpi di scena e di personaggi dalla psicologia anche fragile, uno degli argomenti che oggi coinvolgono con maggiore frequenza la sensibilità, la speranza, le attese di migliaia di persone, quale quello dell&#8217;adozione, soggetto che l&#8217;autore conosce in tutti i suoi aspetti, essendo &#8211; nella vita quotidiana, un avvocato specializzato nella materia.</p>
<p>C&#8217;è bisogno di lavori come questi, che sappiano attrarre e appassionare, come è giusto che faccia un buon romanzo, ma anche dare al lettore spunti importanti di riflessione su argomenti delicati e d&#8217;attualità, che vedono al centro la solidarietà in tutte le sue espressioni e che non possiamo lasciare al racconto della sola cronaca di quotidiani e tv.</p>
<p align="right"><b>Michele Cucuzza</b></p>
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		<title>La normativa su adozione e affidamento dei minori</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia (Gazz. uff. 17 maggio 1983, n. 133, s.o.) (1), come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 (G.U. 26 aprile 2001, n. 96) &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;(1) Il titolo della legge &#232; stato cos&#236; sostituito dall&#8217;art. 1 della L. 28 marzo 2001, n. 149, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Legge 4 maggio 1983, n. 184,  Diritto del minore ad una famiglia</strong> (Gazz. uff. 17 maggio 1983, n. 133, s.o.)  (1), <strong>come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149</strong> (G.U. 26 aprile  2001, n. 96)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  &nbsp;(1) Il titolo della legge &egrave; stato cos&igrave;  sostituito dall&#8217;art. 1 della L. 28 marzo 2001, n. 149, riportata sotto questa  stessa voce.<br />
  &nbsp;<br />
  TITOLO I<br />
  <strong>PRINCIPI GENERALI </strong>(1)</p>
<p align="center">(1) Titolo cos&igrave; sostituito  dall&#8217;art. 1 L.  28 marzo 2001 n. 149<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>1.</strong>&nbsp;&nbsp; 1. Il minore ha diritto di crescere ed  essere educato nell&#8217;ambito della propria famiglia.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la  potest&agrave; genitoriale non possono essere di ostacolo all&#8217;esercizio del diritto  del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono  disposti interventi di sostegno e di aiuto.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell&#8217;ambito delle proprie  competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro  autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei  familiari a rischio, al fine di prevenire l&#8217;abbandono e di consentire al minore  di essere educato nell&#8217;ambito della propria famiglia. Essi promuovono altres&igrave;  iniziative di formazione dell&#8217;opinione pubblica sull&#8217;affidamento e l&#8217;adozione e  di sostegno all&#8217;attivit&agrave; delle comunit&agrave; di tipo familiare, organizzano corsi di  preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonch&eacute;  incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che  intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono  stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano  nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle  attivit&agrave; di cui al presente comma.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Quando la famiglia non &egrave; in grado di provvedere alla crescita e  all&#8217;educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente  legge.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato  nell&#8217;ambito di una famiglia &egrave; assicurato senza distinzione di sesso, di etnia,  di et&agrave;, di lingua, di religione e nel rispetto della identit&agrave; culturale del  minore e comunque non in contrasto con i princ&igrave;pi fondamentali  dell&#8217;ordinamento.<br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp;<br />
  TITOLO I-BIS<br />
  <strong>DELL&#8217;AFFIDAMENTO DEL MINORE</strong>(1)<br />
  (1) Titolo aggiunto dall&#8217;art.  2 L. 28  marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>2.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Il minore temporaneamente privo di un  ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto  disposti ai sensi dell&#8217;articolo 1, &egrave; affidato ad una famiglia, preferibilmente  con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il  mantenimento, l&#8217;educazione, l&#8217;istruzione e le relazioni affettive di cui egli  ha bisogno.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Ove non sia possibile l&#8217;affidamento nei termini di cui al comma 1, &egrave;  consentito l&#8217;inserimento del minore in una comunit&agrave; di tipo familiare o, in  mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede  preferibilmente nel luogo pi&ugrave; vicino a quello in cui stabilmente risiede il  nucleo familiare di provenienza. Per i minori di et&agrave; inferiore a sei anni  l&#8217;inserimento pu&ograve; avvenire solo presso una comunit&agrave; di tipo familiare.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. In caso di necessit&agrave; e  urgenza l&#8217;affidamento pu&ograve; essere disposto anche senza porre in essere gli  interventi di cui all&#8217;articolo 1, commi 2 e 3.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre  2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ci&ograve; non sia possibile,  mediante inserimento in comunit&agrave; di tipo familiare caratterizzate da  organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.  Le regioni, nell&#8217;ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri  stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi  dei servizi e dell&#8217;assistenza che devono essere forniti dalle comunit&agrave; di tipo  familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi  (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (1) Articolo cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 2 L. 28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>3.</strong>&nbsp;&nbsp; 1. I legali rappresentanti delle comunit&agrave; di  tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i  poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X  del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di  un tutore in tutti i casi nei quali l&#8217;esercizio della potest&agrave; dei genitori o  della tutela sia impedito.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall&#8217;accoglienza  del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del  tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria  attivit&agrave; a favore delle comunit&agrave; di tipo familiare e degli istituti di  assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Nel caso in cui i genitori riprendano l&#8217;esercizio della potest&agrave;, le  comunit&agrave; di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati  chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale  esercizio (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo cos&igrave;  sostituito dall&#8217;art. 3 L.  28 marzo 2001 n. 149 </p>
<p><strong>4.</strong>&nbsp; 1.   L&#8217;affidamento familiare &egrave; disposto dal servizio sociale  locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la  potest&agrave;, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e  anche il minore di et&agrave; inferiore, in considerazione della sua capacit&agrave; di  discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende  esecutivo il provvedimento con decreto.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Ove manchi l&#8217;assenso dei genitori esercenti la potest&agrave; o del tutore,  provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti  del codice civile.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate  specificatamente le motivazioni di esso, nonch&eacute; i tempi e i modi dell&#8217;esercizio  dei poteri riconosciuti all&#8217;affidatario, e le modalit&agrave; attraverso le quali i  genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i  rapporti con il minore. Deve altres&igrave; essere indicato il servizio sociale locale  cui &egrave; attribuita la responsabilit&agrave; del programma di assistenza, nonch&eacute; la  vigilanza durante l&#8217;affidamento con l&#8217;obbligo di tenere costantemente informati  il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di  provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui &egrave;  attribuita la responsabilit&agrave; del programma di assistenza, nonch&eacute; la vigilanza  durante l&#8217;affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al  tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si  tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di  particolare rilevanza ed &egrave; tenuto a presentare una relazione semestrale  sull&#8217;andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore  durata e sull&#8217;evoluzione delle condizioni di difficolt&agrave; del nucleo familiare di  provenienza.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.  Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di  presumibile durata dell&#8217;affidamento che deve essere rapportabile al complesso  di interventi volti al recupero della famiglia d&#8217;origine. Tale periodo non pu&ograve;  superare la durata di ventiquattro mesi ed &egrave; prorogabile, dal tribunale per i  minorenni, qualora la sospensione dell&#8217;affidamento rechi pregiudizio al minore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. L&#8217;affidamento familiare  cessa con provvedimento della stessa autorit&agrave; che lo ha disposto, valutato  l&#8217;interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolt&agrave;  temporanea della famiglia d&#8217;origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in  cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.  Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero  intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale  locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il  minore di et&agrave; inferiore, in considerazione della sua capacit&agrave; di discernimento,  richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l&#8217;adozione di  ulteriori provvedimenti nell&#8217;interesse del minore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,  anche nel caso di minori inseriti presso una comunit&agrave; di tipo familiare o un  istituto di assistenza pubblico o <br />
  privato (1)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (1) Articolo cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 4 L. 28 marzo 2001 n. 149 </p>
<p><strong>5.</strong>&nbsp; 1.   L&#8217;affidatario deve accogliere presso di s&eacute; il minore e  provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo  conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai  sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando  le prescrizioni stabilite dall&#8217;autorit&agrave; affidante. Si applicano, in quanto  compatibili, le disposizioni dell&#8217;articolo 316 del codice civile. In ogni caso  l&#8217;affidatario esercita i poteri connessi con la potest&agrave; parentale in relazione  agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorit&agrave;  sanitarie. L&#8217;affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia  di potest&agrave;, di affidamento e di adottabilit&agrave; relativi al minore affidato.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Il servizio sociale, nell&#8217;ambito delle proprie competenze, su  disposizione del giudice ovvero secondo le necessit&agrave; del caso, svolge opera di  sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di  provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalit&agrave; pi&ugrave;  idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture  del territorio e dell&#8217;opera delle associazioni familiari eventualmente indicate  dagli affidatari.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili,  nel caso di minori ospitati presso una comunit&agrave; di tipo familiare o che si  trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell&#8217;ambito delle proprie  competenze e nei limiti delle disponibilit&agrave; finanziarie dei rispettivi bilanci,  intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della  famiglia affidataria (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo cos&igrave;  sostituito dall&#8217;art. 4 L.  28 marzo 2001 n. 149 </p>
<p>&nbsp; <br />
  &nbsp;<br />
  TITOLO II<br />
  <strong>DELL&#8217;ADOZIONE</strong><br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp; <br />
  CAPO I<br />
  DISPOSIZIONI GENERALI<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>6.</strong>&nbsp; 1.   L&#8217;adozione &egrave; consentita a coniugi uniti in matrimonio da  almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo  negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,  istruire e mantenere i minori che intendano adottare.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. L&#8217;et&agrave;  degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non pi&ugrave; di quarantacinque  anni l&#8217;et&agrave; dell&#8217;adottando.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Il requisito della stabilit&agrave; del rapporto di cui al comma 1 pu&ograve;  ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile  e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui  il tribunale per i minorenni accerti la continuit&agrave; e la stabilit&agrave; della  convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il  tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno  grave e non altrimenti evitabile per il minore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  6. Non &egrave; preclusa l&#8217;adozione quando il limite massimo di et&agrave; degli  adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci  anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali  almeno uno sia in et&agrave; minore, ovvero quando l&#8217;adozione riguardi un fratello o  una sorella del minore gi&agrave; dagli stessi adottato.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  7. Ai medesimi coniugi sono consentite pi&ugrave; adozioni anche con atti  successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell&#8217;adozione l&#8217;avere  gi&agrave; adottato un fratello dell&#8217;adottando o il fare richiesta di adottare pi&ugrave;  fratelli, ovvero la disponibilit&agrave; dichiarata all&#8217;adozione di minori che si  trovino nelle condizioni indicate dall&#8217;articolo 3, comma 1, della legge 5  febbraio 1992, n. 104, concernente l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i  diritti delle persone handicappate.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  8. Nel caso di adozione dei minori di et&agrave; superiore a dodici anni o con  handicap accertato ai sensi dell&#8217;articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.  104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell&#8217;ambito  delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilit&agrave; finanziarie dei  rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente  anche mediante misure di sostegno alla formazione e all&#8217;inserimento sociale,  fino all&#8217;et&agrave; di diciotto anni degli adottati (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo cos&igrave;  sostituito dall&#8217;art. 6 L.  28 marzo 2001 n. 149 </p>
<p><strong>7.</strong>&nbsp; 1.   L&#8217;adozione &egrave; consentita a favore dei minori dichiarati  in stato di adottabilit&agrave; ai sensi degli articoli seguenti.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non pu&ograve; essere  adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere  manifestato anche quando il minore compia l&#8217;et&agrave; predetta nel corso del  procedimento. Il consenso dato pu&ograve; comunque essere revocato sino alla pronuncia  definitiva dell&#8217;adozione.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Se l&#8217;adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente  sentito; se ha un&#8217;et&agrave; inferiore, deve essere sentito, in considerazione della  sua capacit&agrave; di discernimento (1).<br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo  cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 7 L.  28 marzo 2001 n. 149 </p>
<p>&nbsp;<br />
  CAPO II<br />
  DELLA DICHIARAZIONE DI  ADOTTABILITA&#8217; (1).</p>
<p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)&nbsp;&nbsp; Relativamente alla difesa di ufficio nei  procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilit&agrave;, v. D.L. 24  aprile 2001, n. 150, conv. con modif. dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, sotto  questa voce</p>
<p><strong>8.</strong> 1. Sono dichiarati in stato  di adottabilit&agrave; dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si  trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perch&eacute; privi  di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a  provvedervi, purch&eacute; la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza  maggiore di carattere transitorio.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le  condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti  di assistenza pubblici o privati o comunit&agrave; di tipo familiare ovvero siano in  affidamento familiare.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al  comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e  tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Il procedimento di adottabilit&agrave; deve svolgersi fin dall&#8217;inizio con  l&#8217;assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al  comma 2 dell&#8217;articolo 10 (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo cos&igrave;  sostituito dall&#8217;art. 8 L.  28 marzo 2001 n. 149 </p>
<p><strong>9.</strong>&nbsp; 1. Chiunque ha facolt&agrave; di segnalare  all&#8217;autorit&agrave; pubblica situazioni di abbandono di minori di et&agrave;. I pubblici  ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di  pubblica necessit&agrave; debbono riferire al pi&ugrave; presto al procuratore della  Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si  trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano  a conoscenza in ragione del proprio ufficio. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunit&agrave; di tipo  familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica  presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l&#8217;elenco di tutti  i minori collocati presso di loro con l&#8217;indicazione specifica, per ciascuno di  essi, della localit&agrave; di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e  delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della  Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie  informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l&#8217;adottabilit&agrave; di  quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunit&agrave; di tipo familiare  o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia  affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,  che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni  sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o  privati ai fini di cui al comma 2. Pu&ograve; procedere a ispezioni straordinarie in  ogni tempo.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie  stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l&#8217;accoglienza si  protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo,  darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i  minorenni. L&#8217;omissione della segnalazione pu&ograve; comportare l&#8217;inidoneit&agrave; ad  ottenere affidamenti familiari o adottivi e l&#8217;incapacit&agrave; all&#8217;ufficio tutelare.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve  essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente  entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.  L&#8217;omissione della segnalazione pu&ograve; comportare la decadenza dalla potest&agrave; sul  figlio a norma dell&#8217;articolo 330 del codice civile e l&#8217;apertura della procedura  di adottabilit&agrave; (1).<br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) Articolo cos&igrave; sostituito  dall&#8217;art. 9 L.  28 marzo 2001 n. 149 </p>
<p><strong>10.</strong>&nbsp; 1. Il presidente del tribunale per i  minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all&#8217;articolo  9, comma 2, provvede all&#8217;immediata apertura di un procedimento relativo allo  stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all&#8217;occorrenza, tramite  i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, pi&ugrave; approfonditi  accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull&#8217;ambiente  in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di  abbandono.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. All&#8217;atto dell&#8217;apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o,  in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi  con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni  li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di  ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal  difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale,  possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre  copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il tribunale pu&ograve; disporre in ogni momento e fino all&#8217;affidamento  preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell&#8217;interesse del minore,  ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunit&agrave; di  tipo familiare, la sospensione della potest&agrave; dei genitori sul minore, la  sospensione dell&#8217;esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore  provvisorio.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. In  caso di urgente necessit&agrave;, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere  adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui  delegato.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o  revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale  provvede in camera di consiglio con l&#8217;intervento del pubblico ministero,  sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione.  Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche  il minore di et&agrave; inferiore, in considerazione della sua capacit&agrave; di  discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico  ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e  seguenti del codice civile (1).<br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)  Articolo cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 10   L. 28 marzo 2001 n. 149<br />
  &nbsp; </p>
<p><strong>11.</strong>&nbsp; 1. Quando dalle indagini previste  nell&#8217;articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non  risultano esistenti parenti entro il quarto grado, che abbiano rapporti  significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare  lo stato di adottabilit&agrave;, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi  dell&#8217;art. 44. In  tal caso il tribunale per i minorenni decide nell&#8217;esclusivo interesse del  minore (1).<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Nel caso in cui non risulti l&#8217;esistenza di genitori naturali che abbiano  riconosciuto il minore o la cui paternit&agrave; o maternit&agrave; sia stata dichiarata  giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori  accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di  adottabilit&agrave; a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da  parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine  per provvedere al riconoscimento. La sospensione pu&ograve; essere disposta dal  tribunale per un periodo massimo di due mesi semprech&egrave; nel frattempo il minore  sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in  altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore  naturale.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Nel caso di non riconoscibilit&agrave; per difetto di et&agrave; del genitore, la  procedura &egrave; rinviata anche d&#8217;ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di  et&agrave; del genitore naturale, purch&egrave; sussistano le condizioni menzionate nel comma  precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore pu&ograve; chiedere  ulteriore sospensione per altri due mesi. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi  precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve  dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale.  Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si  provvede senza altra formalit&agrave; di procedura alla pronuncia dello stato di  adottabilit&agrave;. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  6. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa  entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che  si possono avvalere delle facolt&agrave; di cui al secondo e terzo comma. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  7.&nbsp; Intervenuta la dichiarazione di  adottabilit&agrave; e l&#8217;affidamento preadottivo, il riconoscimento &egrave; privo di  efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternit&agrave; o maternit&agrave;  &egrave; sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta  definitiva.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) Comma  cos&igrave; modificato dall&#8217;art. 11 L.  28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>12.</strong>&nbsp;&nbsp; 1. Quando attraverso le indagini effettuate  consta l&#8217;esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati  nell&#8217;articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il  minore, e ne &egrave; nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni  con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine,  dinanzi a s&egrave; o ad un giudice da lui delegato. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla  circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione pu&ograve;  essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. In  caso di residenza all&#8217;estero &egrave; delegata l&#8217;autorit&agrave; consolare competente. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del  tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l&#8217;opportunit&agrave;,  impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a  garantire l&#8217;assistenza morale, il mantenimento, l&#8217;istruzione e l&#8217;educazione del  minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi  direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali  pu&ograve; essere affidato l&#8217;incarico di operare al fine di pi&ugrave; validi rapporti tra il  minore e la famiglia. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Il presidente o il giudice delegato pu&ograve;, altres&igrave;, chiedere al  pubblico ministero di promuovere l&#8217;azione per la corresponsione degli alimenti  a carico di chi vi &egrave; tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d&#8217;uopo,  provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell&#8217;articolo 10 (1). </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)  Comma cos&igrave; modificato dall&#8217;art. 12   L. 28 marzo 2001 n. 149<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>13. </strong>Nel caso in cui i  genitori ed i parenti di cui all&#8217;articolo precedente risultino irreperibili  ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il  tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli  articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche  tramite gli organi di pubblica sicurezza.<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>14.</strong>&nbsp; 1. Il tribunale per i minorenni pu&ograve; disporre,  prima della dichiarazione di adottabilit&agrave;, la sospensione del procedimento,  quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che  la sospensione pu&ograve; riuscire utile nell&#8217;interesse del minore. In tal caso la  sospensione &egrave; disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un  anno.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La sospensione &egrave; comunicata ai servizi sociali locali competenti  perch&eacute; adottino le iniziative opportune (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo cos&igrave;  sostituito dall&#8217;art. 13 L.  28 marzo 2001 n. 149<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>15.</strong>&nbsp; 1.   A conclusione delle indagini e degli accertamenti  previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di  cui all&#8217;articolo 8, lo stato di adottabilit&agrave; del minore &egrave; dichiarato dal  tribunale per i minorenni quando:<br />
  a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi  degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;<br />
  b) l&#8217;audizione dei soggetti di cui alla  lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e  materiale e la non disponibilit&agrave; ad ovviarvi;<br />
  c) le prescrizioni impartite ai sensi  dell&#8217;articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilit&agrave; dei genitori.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La dichiarazione dello stato di adottabilit&agrave; del minore &egrave; disposta  dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il  pubblico ministero, nonch&eacute; il rappresentante dell&#8217;istituto di assistenza  pubblico o privato o della comunit&agrave; di tipo familiare presso cui il minore &egrave;  collocato o la persona cui egli &egrave; affidato. Devono essere, parimenti, sentiti  il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il  minore di et&agrave; inferiore, in considerazione della sua capacit&agrave; di discernimento.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. La sentenza &egrave; notificata per esteso al pubblico ministero, ai  genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell&#8217;articolo 12, al tutore,  nonch&eacute; al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi  del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui  all&#8217;articolo 17 (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo  cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 14 L.  28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>16.</strong>&nbsp; 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la  procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano  i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilit&agrave; dichiara che non vi  &egrave; luogo a provvedere.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La sentenza &egrave; notificata per esteso al pubblico ministero, ai  genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell&#8217;articolo 12, nonch&eacute; al  tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta  i provvedimenti opportuni nell&#8217;interesse del minore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti  del codice civile (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo cos&igrave;  sostituito dall&#8217;art. 15 L.  28 marzo 2001 n. 149<br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp;<strong>17.</strong> 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre  impugnazione avanti la Corte  d&#8217;appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il  pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia  sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in  cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza &egrave; notificata  d&#8217;ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello &egrave; ammesso ricorso per  Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai  numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell&#8217;articolo 360 del codice di procedura  civile. Si applica altres&igrave; il secondo comma dello stesso articolo.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. L&#8217;udienza  di discussione dell&#8217;appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta  giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo  cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 16 L.  28 marzo 2001 n. 149<br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp;<strong>18.</strong>&nbsp; 1. La sentenza definitiva che dichiara lo  stato di adottabilit&agrave; &egrave; trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i  minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale  stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno  successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilit&agrave; &egrave;  divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice  dell&#8217;impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al  cancelliere del tribunale per i minorenni (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo  cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 17 L.  28 marzo 2001 n. 149<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>19.</strong>&nbsp; 1. Durante lo stato di adottabilit&agrave; &egrave; sospeso  l&#8217;esercizio della potest&agrave; dei genitori. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gi&agrave; non esista, e  adotta gli ulteriori provvedimenti nell&#8217;interesse del minore. </p>
<p><strong>20.</strong>&nbsp; 1. Lo stato di adottabilit&agrave; cessa per  adozione o per il raggiungimento della maggiore et&agrave; da parte dell&#8217;adottando. </p>
<p><strong>21.</strong>&nbsp; 1. Lo stato di adottabilit&agrave; cessa altres&igrave; per  revoca, nell&#8217;interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di  cui all&#8217;articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2  dell&#8217;articolo 15.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La revoca &egrave; pronunciata dal tribunale per i minorenni d&#8217;ufficio o su  istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico  ministero.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Nel caso in cui sia in atto l&#8217;affidamento preadottivo, lo stato di  adottabilit&agrave; non pu&ograve; essere revocato (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) Articolo cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 18 L. 28 marzo 2001 n. 149</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">CAPO III<br />
  DELL&#8217;AFFIDAMENTO PREADOTTIVO<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>22.</strong>&nbsp; 1. Coloro che intendono adottare devono  presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l&#8217;eventuale  disponibilit&agrave; ad adottare pi&ugrave; fratelli ovvero minori che si trovino nelle  condizioni indicate dall&#8217;articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, concernente l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone  handicappate. &Egrave; ammissibile la presentazione di pi&ugrave; domande anche successive a  pi&ugrave; tribunali per i minorenni, purch&eacute; in ogni caso se ne dia comunicazione a  tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda &egrave;  presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi  ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altres&igrave; essere  comunicati d&#8217;ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e pu&ograve;  essere rinnovata.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. In  ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se  richieste, notizie sullo stato del procedimento.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di  cui all&#8217;articolo 6, dispone l&#8217;esecuzione delle adeguate indagini di cui al  comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o  associati, nonch&eacute; avvalendosi delle competenti professionalit&agrave; delle aziende  sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle  domande dirette all&#8217;adozione di minori di et&agrave; superiore a cinque anni o con  handicap accertato ai sensi dell&#8217;articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.  104.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi  entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacit&agrave; di educare il  minore, la situazione personale ed economica, la salute, l&#8217;ambiente familiare  dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il  minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono  concludersi le indagini pu&ograve; essere prorogato una sola volta e per non pi&ugrave; di  centoventi giorni.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,  sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado  di corrispondere alle esigenze del minore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Il tribunale per i minorenni, in camera  di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove  esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di et&agrave;  inferiore, in considerazione della sua capacit&agrave; di discernimento, omessa ogni  altra formalit&agrave; di procedura, dispone, senza indugio, l&#8217;affidamento  preadottivo, determinandone le modalit&agrave; con ordinanza. Il minore che abbia  compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso  all&#8217;affidamento alla coppia prescelta.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i  richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non  pu&ograve; essere disposto l&#8217;affidamento di uno solo di pi&ugrave; fratelli, tutti in stato  di adottabilit&agrave;, salvo che non sussistano gravi ragioni. L&#8217;ordinanza &egrave;  comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento  di affidamento preadottivo &egrave; immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni,  annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui  all&#8217;articolo 18.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento  dell&#8217;affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei  servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficolt&agrave;,  convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del  caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all&#8217;origine delle  difficolt&agrave;. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e  sociale (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)  Articolo cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 19   L. 28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>23.</strong>&nbsp; 1.   L&#8217;affidamento preadottivo &egrave; revocato dal tribunale per i  minorenni d&#8217;ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di  coloro che esercitano la vigilanza di cui all&#8217;articolo 22, comma 8, quando  vengano accertate difficolt&agrave; di idonea convivenza ritenute non superabili. Il  provvedimento relativo alla revoca &egrave; adottato dal tribunale per i minorenni, in  camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al  pubblico ministero ed al presentatore dell&#8217;istanza di revoca, il minore che  abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di et&agrave; inferiore, in  considerazione della sua capacit&agrave; di discernimento, gli affidatari, il tutore e  coloro che abbiano svolto attivit&agrave; di vigilanza o di sostegno.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Il decreto &egrave; comunicato al pubblico ministero, al presentatore  dell&#8217;istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la  revoca dell&#8217;affidamento preadottivo &egrave; annotato a cura del cancelliere entro  dieci giorni a margine della trascrizione di cui all&#8217;articolo 18.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. In  caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti  temporanei in favore del minore ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 3. Si  applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)  Articolo cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 20   L. 28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>24.&nbsp; </strong>1.<strong> </strong>Il pubblico ministero e il tutore  possono impugnare il decreto del tribunale relativo all&#8217;affidamento preadottivo  o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla  sezione per i minorenni della corte d&#8217;appello. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La corte d&#8217;appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,  ove occorra, le persone indicate nell&#8217;art. 23 ed effettuati ogni altro  accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto  motivato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">CAPO IV</p>
<p align="center">DELLA DICHIARAZIONE DI  ADOZIONE<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>25.</strong>&nbsp; 1. Il tribunale per i minorenni che ha  dichiarato lo stato di adottabilit&agrave;, decorso un anno dall&#8217;affidamento, sentiti  i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore  di et&agrave; inferiore, in considerazione della sua capacit&agrave; di discernimento, il  pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attivit&agrave; di vigilanza  o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente  capo e, senza altra formalit&agrave; di procedura, provvede sull&#8217;adozione con sentenza  in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo  all&#8217;adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve  manifestare espresso consenso all&#8217;adozione nei confronti della coppia  prescelta.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno  discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni  quattordici, debbono essere sentiti.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Nell&#8217;interesse del minore il termine di cui al comma 1 pu&ograve; essere  prorogato di un anno, d&#8217;ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza  motivata.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l&#8217;affidamento  preadottivo, l&#8217;adozione, nell&#8217;interesse del minore, pu&ograve; essere ugualmente  disposta ad istanza dell&#8217;altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto,  per il coniuge deceduto, dalla data della morte.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Se nel corso dell&#8217;affidamento preadottivo interviene separazione tra  i coniugi affidatari, l&#8217;adozione pu&ograve; essere disposta nei confronti di uno solo  o di entrambi, nell&#8217;esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i  coniugi ne facciano richiesta.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  6. La sentenza che decide sull&#8217;adozione &egrave; comunicata al pubblico  ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l&#8217;affidamento  preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti  temporanei in favore del minore ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 3. Si  applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo  cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 21 L.  28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>26.</strong>&nbsp; 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare  luogo o non fare luogo all&#8217;adozione, entro trenta giorni dalla notifica, pu&ograve;  essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte  d&#8217;appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del  minore. La Corte  d&#8217;appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno,  pronuncia sentenza. La sentenza &egrave; notificata d&#8217;ufficio alle parti per esteso.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello &egrave; ammesso ricorso per  Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della  stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell&#8217;articolo 360  del codice di procedura civile.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  &nbsp;3. L&#8217;udienza di discussione  dell&#8217;appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta  giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. La sentenza che pronuncia l&#8217;adozione, divenuta definitiva, &egrave;  immediatamente trascritta nel registro di cui all&#8217;articolo 18 e comunicata  all&#8217;ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell&#8217;atto di nascita  dell&#8217;adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell&#8217;impugnazione  deve immediatamente dare comunicazione della definitivit&agrave; della sentenza al  cancelliere del tribunale per i minorenni.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Gli effetti dell&#8217;adozione si producono dal momento della definitivit&agrave;  della sentenza (1).<br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo  cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 22 L.  28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>27.</strong> 1. Per effetto  dell&#8217;adozione l&#8217;adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti,  dei quali assume e trasmette il cognome. <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Se l&#8217;adozione &egrave; disposta nei confronti della moglie separata, ai  sensi dell&#8217;articolo 25, comma 5,   l&#8217;adottato assume il cognome della famiglia di lei (1). <br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Con l&#8217;adozione cessano i rapporti dell&#8217;adottato verso la famiglia di  origine, salvi i divieti matrimoniali.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)  Comma cos&igrave; modificato dall&#8217;art. 23   L. 28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>28.</strong> 1. Il minore adottato &egrave;  informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi  e termini che essi ritengono pi&ugrave; opportuni.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all&#8217;adottato deve  essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l&#8217;esclusione  di qualsiasi riferimento alla paternit&agrave; e alla maternit&agrave; del minore e  dell&#8217;annotazione di cui all&#8217;articolo 26, comma 4.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. L&#8217;ufficiale di stato  civile, l&#8217;ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato,  autorit&agrave; o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie,  informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque  risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell&#8217;autorit&agrave;  giudiziaria. Non &egrave; necessaria l&#8217;autorizzazione qualora la richiesta provenga  dall&#8217;ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti  matrimoniali.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Le informazioni concernenti l&#8217;identit&agrave; dei genitori biologici possono  essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potest&agrave; dei genitori,  su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e  comprovati motivi. Il tribunale accerta che l&#8217;informazione sia preceduta e  accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni  possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di  un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessit&agrave; e della  urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. L&#8217;adottato, raggiunta l&#8217;et&agrave;  di venticinque anni, pu&ograve; accedere a informazioni che riguardano la sua origine  e l&#8217;identit&agrave; dei propri genitori biologici. Pu&ograve; farlo anche raggiunta la  maggiore et&agrave;, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute  psico-fisica. L&#8217;istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del  luogo di residenza.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.  Il tribunale per i minorenni procede all&#8217;audizione delle persone di cui ritenga  opportuno l&#8217;ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e  psicologico, al fine di valutare che l&#8217;accesso alle notizie di cui al comma 5  non comporti grave turbamento all&#8217;equilibrio psico-fisico del richiedente.  Definita l&#8217;istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto  l&#8217;accesso alle notizie richieste.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. L&#8217;accesso alle informazioni  non &egrave; consentito se l&#8217;adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla  madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato  di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all&#8217;adozione a  condizione di rimanere anonimo.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.  Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l&#8217;autorizzazione non &egrave;  richiesta per l&#8217;adottato maggiore di et&agrave; quando i genitori adottivi sono  deceduti o divenuti irreperibili (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)  Articolo cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 24   L. 28 marzo 2001 n. 149</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">TITOLO III<br />
    <strong>DELL&#8217;ADOZIONE INTERNAZIONALE</strong></p>
<p align="center">CAPO I<br />
  DELL&#8217;ADOZIONE DI MINORI  STRANIERI (1)</p>
<p align="center">L&#8217;intero capo &egrave; stato cos&igrave;  sostituito dall&#8217;art. 3 della <br />
  L. 31 dicembre 1998, n. 476,  sotto questa voce.</p>
<p><strong>29. </strong>1. L&#8217;adozione di minori stranieri ha luogo conformemente  ai princ&igrave;pi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e  la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L&#8217;Aja il 29  maggio 1993, di seguito denominata &quot;Convenzione&quot;, a norma delle  disposizioni contenute nella presente legge .<br />
    <strong>29-bis. </strong>1. Le persone  residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall&#8217;articolo 6  e che intendono adottare un minore straniero residente all&#8217;estero, presentano  dichiarazione di disponibilit&agrave; al tribunale per i minorenni del distretto in  cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneit&agrave;  all&#8217;adozione.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,  fatto salvo quanto stabilito nell&#8217;articolo 36, comma 4, &egrave; competente il  tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro  ultima residenza; in mancanza, &egrave; competente il tribunale per i minorenni di  Roma.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare  immediatamente decreto di inidoneit&agrave; per manifesta carenza dei requisiti,  trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione  di disponibilit&agrave; ai servizi degli enti locali.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati,  anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e  ospedaliere, svolgono le seguenti attivit&agrave;:<br />
  a) informazione sull&#8217;adozione internazionale  e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di  solidariet&agrave; nei confronti dei minori in difficolt&agrave;, anche in collaborazione con  gli enti autorizzati di cui all&#8217;articolo 39-ter;<br />
  b) preparazione degli aspiranti all&#8217;adozione,  anche in collaborazione con i predetti enti;<br />
  c) acquisizione di elementi sulla situazione  personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro  ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a  farsi carico di un&#8217;adozione internazionale, sulla loro capacit&agrave; di rispondere  in modo adeguato alle esigenze di pi&ugrave; minori o di uno solo, sulle eventuali  caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere,  nonch&eacute; acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte  del tribunale per i minorenni della loro idoneit&agrave; all&#8217;adozione.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito  all&#8217;attivit&agrave; svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al  comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione  di disponibilit&agrave; .</p>
<p><strong>30.</strong> 1. Il tribunale per i  minorenni, ricevuta la relazione di cui all&#8217;articolo 29-bis, comma 5, sente gli  aspiranti all&#8217;adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se  necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi  successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l&#8217;insussistenza  dei requisiti per adottare.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Il decreto di idoneit&agrave; ad adottare ha efficacia per tutta la durata  della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla  comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per  favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all&#8217;adozione ed il minore da  adottare.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il decreto &egrave; trasmesso immediatamente, con copia della relazione e  della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all&#8217;articolo  38 e, se gi&agrave; indicato dagli aspiranti all&#8217;adozione, all&#8217;ente autorizzato di cui  all&#8217;articolo 39-ter.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Qualora il decreto di idoneit&agrave;, previo ascolto degli interessati, sia  revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di  idoneit&agrave;, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo  provvedimento alla Commissione ed all&#8217;ente autorizzato di cui al comma 3.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Il decreto di idoneit&agrave; ovvero di inidoneit&agrave; e quello di revoca sono  reclamabili davanti alla corte d&#8217;appello, a termini degli articoli 739 e 740  del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli  interessati .<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>31.</strong> 1. Gli aspiranti  all&#8217;adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneit&agrave;, devono conferire  incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui  all&#8217;articolo 39-ter.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Nelle situazioni considerate dall&#8217;articolo 44, primo comma, lettera  a), il tribunale per i minorenni pu&ograve; autorizzare gli aspiranti adottanti,  valutate le loro personalit&agrave;, ad effettuare direttamente le attivit&agrave; previste  alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. L&#8217;ente  autorizzato che ha ricevuto l&#8217;incarico di curare la procedura di adozione:<br />
  a) informa gli aspiranti sulle procedure che  inizier&agrave; e sulle concrete prospettive di adozione;<br />
  b) svolge le pratiche di adozione presso le  competenti autorit&agrave; del Paese indicato dagli aspiranti all&#8217;adozione tra quelli  con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di  adozione, unitamente al decreto di idoneit&agrave; ed alla relazione ad esso allegata,  affinch&eacute; le autorit&agrave; straniere formulino le proposte di incontro tra gli  aspiranti all&#8217;adozione ed il minore da adottare;<br />
  c) raccoglie dall&#8217;autorit&agrave; straniera la  proposta di incontro tra gli aspiranti all&#8217;adozione ed il minore da adottare,  curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario  riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e  le sue esperienze di vita;<br />
  d) trasferisce tutte le informazioni e tutte  le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli  della proposta di incontro tra gli aspiranti all&#8217;adozione ed il minore da  adottare e assistendoli in tutte le attivit&agrave; da svolgere nel Paese straniero;<br />
  e) riceve il consenso scritto all&#8217;incontro  tra gli aspiranti all&#8217;adozione ed il minore da adottare, proposto dall&#8217;autorit&agrave;  straniera, da parte degli aspiranti all&#8217;adozione, ne autentica le firme e  trasmette l&#8217;atto di consenso all&#8217;autorit&agrave; straniera, svolgendo tutte le altre  attivit&agrave; dalla stessa richieste;<br />
  l&#8217;autenticazione delle firme degli aspiranti  adottanti pu&ograve; essere effettuata anche dall&#8217;impiegato comunale delegato  all&#8217;autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio  giudiziario;<br />
  f) riceve dall&#8217;autorit&agrave; straniera attestazione  della sussistenza delle condizioni di cui all&#8217;articolo 4 della Convenzione e  concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l&#8217;opportunit&agrave; di  procedere all&#8217;adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato  accordo e ne d&agrave; immediata informazione alla Commissione di cui all&#8217;articolo 38  comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la  decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;<br />
  g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale  per i minorenni e i servizi dell&#8217;ente locale della decisione di affidamento  dell&#8217;autorit&agrave; straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la  documentazione necessaria, l&#8217;autorizzazione all&#8217;ingresso e alla residenza  permanente del minore o dei minori in Italia;<br />
  h) certifica la data di inserimento del  minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;<br />
  i) riceve dall&#8217;autorit&agrave; straniera copia degli  atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al  tribunale per i minorenni e alla Commissione;<br />
  l) vigila sulle modalit&agrave; di trasferimento in  Italia e si adopera affinch&eacute; questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei  futuri adottanti;<br />
  m) svolge in collaborazione con i servizi  dell&#8217;ente locale attivit&agrave; di sostegno del nucleo adottivo fin dall&#8217;ingresso del  minore in Italia su richiesta degli adottanti;<br />
  n) certifica la durata delle necessarie  assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell&#8217;articolo  39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute  del bambino, nonch&eacute; la durata del periodo di permanenza all&#8217;estero nel caso di  congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1  dell&#8217;articolo 39-quater;<br />
  o) certifica, nell&#8217;ammontare complessivo agli  effetti di quanto previsto dall&#8217;articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi  per l&#8217;espletamento della procedura di adozione .</p>
<p><strong>32.</strong> 1. La Commissione di cui  all&#8217;articolo 38, ricevuti gli atti di cui all&#8217;articolo 31 e valutate le  conclusioni dell&#8217;ente incaricato, dichiara che l&#8217;adozione risponde al superiore  interesse del minore e ne autorizza l&#8217;ingresso e la residenza permanente in  Italia.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La dichiarazione di cui al comma 1 non &egrave; ammessa:<br />
  a) quando dalla documentazione trasmessa  dall&#8217;autorit&agrave; del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del  minore e la constatazione dell&#8217;impossibilit&agrave; di affidamento o di adozione nello  Stato di origine;<br />
  b) qualora nel Paese straniero l&#8217;adozione non  determini per l&#8217;adottato l&#8217;acquisizione dello stato di figlio legittimo e la  cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a  meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di  tali effetti.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Anche quando l&#8217;adozione pronunciata nello Stato straniero non produce  la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d&#8217;origine, la stessa pu&ograve;  essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per  i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di  riconoscimento di tale conformit&agrave;, &egrave; ordinata la trascrizione.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Gli uffici consolari italiani all&#8217;estero collaborano, per quanto di  competenza, con l&#8217;ente autorizzato per il buon esito della procedura di  adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della  Commissione ai sensi dell&#8217;articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto  di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando .</p>
<p><strong>33. </strong>1. Fatte salve le  ordinarie disposizioni relative all&#8217;ingresso nello Stato per fini familiari,  turistici, di studio e di cura, non &egrave; consentito l&#8217;ingresso nello Stato a  minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi  dell&#8217;articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da  parenti entro il quarto grado.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. &Egrave; fatto divieto alle autorit&agrave; consolari italiane di concedere a  minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di  adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la  previa autorizzazione della Commissione di cui all&#8217;articolo 38.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non  viene consentito l&#8217;ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo  rimpatrio immediato nel Paese d&#8217;origine. Gli uffici di frontiera segnalano  immediatamente il caso alla Commissione affinch&eacute; prenda contatto con il Paese  di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo  superiore interesse.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi  bellici, calamit&agrave; naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto  dall&#8217;articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento  di carattere oggettivo, non sia possibile l&#8217;espletamento delle procedure di cui  al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del  minore all&#8217;ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano  l&#8217;ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni  competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Qualora sia comunque avvenuto l&#8217;ingresso di un minore nel territorio  dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o  l&#8217;ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni  competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale,  adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell&#8217;interesse del minore,  provvede ai sensi dell&#8217;articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti,  ovvero segnala la situazione alla Commissione affinch&eacute; prenda contatto con il  Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell&#8217;articolo 34 .</p>
<p><strong>34. </strong>1. Il minore che ha  fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento  straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento  dell&#8217;ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento  familiare.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Dal momento dell&#8217;ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di  una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali  degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati,  assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso  riferiscono al tribunale per i minorenni sull&#8217;andamento dell&#8217;inserimento,  segnalando le eventuali difficolt&agrave; per gli opportuni interventi.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto  della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato  civile .</p>
<p><strong>35. </strong>1. L&#8217;adozione pronunciata all&#8217;estero produce  nell&#8217;ordinamento italiano gli effetti di cui all&#8217;articolo 27.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Qualora l&#8217;adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima  dell&#8217;arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento  dell&#8217;autorit&agrave; che ha pronunciato l&#8217;adozione risulti la sussistenza delle  condizioni delle adozioni internazionali previste dall&#8217;articolo 4 della Convenzione.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il tribunale accerta inoltre che l&#8217;adozione non sia contraria ai  princ&igrave;pi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei  minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se  sussistono la certificazione di conformit&agrave; alla Convenzione di cui alla lettera  i) e l&#8217;autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell&#8217;articolo 39,  ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato  civile.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Qualora l&#8217;adozione debba perfezionarsi dopo l&#8217;arrivo del minore in  Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell&#8217;autorit&agrave;  straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princ&igrave;pi  fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,  valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata  del predetto affidamento in un anno che decorre dall&#8217;inserimento del minore  nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza  nella famiglia che lo ha accolto &egrave; tuttora conforme all&#8217;interesse del minore,  il tribunale per i minorenni pronuncia l&#8217;adozione e ne dispone la trascrizione  nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso  il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di  cui all&#8217;articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto  gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da  assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di  et&agrave; inferiore pu&ograve; essere sentito ove sia opportuno e ove ci&ograve; non alteri il suo  equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo  nominato dal tribunale.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti &egrave; il tribunale per i  minorenni del distretto in cui gli aspiranti all&#8217;adozione hanno la residenza  nel momento dell&#8217;ingresso del minore in Italia.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  6. Fatto salvo quanto previsto nell&#8217;articolo 36, non pu&ograve; comunque essere  ordinata la trascrizione nei casi in cui:<br />
  a) il provvedimento di adozione riguarda  adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana  sull&#8217;adozione;<br />
  b) non sono state rispettate le indicazioni  contenute nella dichiarazione di idoneit&agrave;;<br />
  c) non &egrave; possibile la conversione in adozione  produttiva degli effetti di cui all&#8217;articolo 27;<br />
  d) l&#8217;adozione o l&#8217;affidamento stranieri non  si sono realizzati tramite le autorit&agrave; centrali e un ente autorizzato;<br />
  e) l&#8217;inserimento del minore nella famiglia  adottiva si &egrave; manifestato contrario al suo interesse . </p>
<p><strong>36. </strong>1. L&#8217;adozione internazionale dei minori provenienti da  Stati che hanno ratificato la   Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano  stipulato accordi bilaterali, pu&ograve; avvenire solo con le procedure e gli effetti  previsti dalla presente legge.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. L&#8217;adozione  o l&#8217;affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla  Convenzione n&eacute; firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati  efficaci in Italia a condizione che:<br />
  a) sia accertata la condizione di abbandono  del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che  determini per il minore adottato l&#8217;acquisizione dello stato di figlio legittimo  degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la  famiglia d&#8217;origine;<br />
  b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto  di idoneit&agrave; previsto dall&#8217;articolo 30 e le procedure adottive siano state  effettuate con l&#8217;intervento della Commissione di cui all&#8217;articolo 38 e di un  ente autorizzato;<br />
  c) siano state rispettate le indicazioni  contenute nel decreto di idoneit&agrave;;<br />
  d) sia stata concessa l&#8217;autorizzazione  prevista dall&#8217;articolo 39, comma 1, lettera h).<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il relativo provvedimento &egrave; assunto dal tribunale per i minorenni che  ha emesso il decreto di idoneit&agrave; all&#8217;adozione. Di tale provvedimento &egrave; data  comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall&#8217;articolo  39, comma 1, lettera e).<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. L&#8217;adozione  pronunciata dalla competente autorit&agrave; di un Paese straniero a istanza di  cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver  soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da  almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento  del tribunale per i minorenni, purch&eacute; conforme ai princ&igrave;pi della Convenzione .</p>
<p><strong>37. </strong>1. Successivamente  all&#8217;adozione, la   Commissione di cui all&#8217;articolo 38 pu&ograve; comunicare ai genitori  adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le  informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell&#8217;adottato.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati  dagli articoli 35 e 36 e la   Commissione conservano le informazioni acquisite sull&#8217;origine  del minore, sull&#8217;identit&agrave; dei suoi genitori naturali e sull&#8217;anamnesi sanitaria  del minore e della sua famiglia di origine.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Per quanto concerne l&#8217;accesso alle altre informazioni valgono le  disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani .</p>
<p><strong>37-bis. </strong>1. Al minore  straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la  legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti  necessari in caso di urgenza .</p>
<p><strong>38. </strong>1. Ai fini indicati  dall&#8217;articolo 6 della Convenzione &egrave; costituita presso la Presidenza del  Consiglio dei ministri la   Commissione per le adozioni internazionali.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La Commissione  &egrave; composta da:<br />
  a) un presidente nominato dal Presidente del  Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel  settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica  esperienza;<br />
  b) due rappresentanti della Presidenza del  Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;<br />
  c) un rappresentante del Ministero degli  affari esteri;<br />
  d) un rappresentante del Ministero  dell&#8217;interno;<br />
  e) due rappresentanti del Ministero di grazia  e giustizia;<br />
  f) un rappresentante del Ministero della  sanit&agrave;;<br />
  g) tre rappresentanti della Conferenza  unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il presidente dura in carica due anni e l&#8217;incarico pu&ograve; essere  rinnovato una sola volta.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con  regolamento adottato dalla Commissione &egrave; assicurato l&#8217;avvicendamento graduale  dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza  in carica. A tal fine il regolamento pu&ograve; prorogare la durata in carica dei  componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. La Commissione  si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e  di altre amministrazioni pubbliche .</p>
<p><strong>39. </strong>1. La Commissione per le  adozioni internazionali:<br />
  a) collabora con le autorit&agrave; centrali per le  adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni  necessarie, ai fini dell&#8217;attuazione delle convenzioni internazionali in materia  di adozione;<br />
  b) propone la stipulazione di accordi  bilaterali in materia di adozione internazionale;<br />
  c) autorizza l&#8217;attivit&agrave; degli enti di cui  all&#8217;articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato,  lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l&#8217;autorizzazione concessa nei casi di  gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente  legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento  all&#8217;attivit&agrave; svolta dai servizi per l&#8217;adozione internazionale, di cui  all&#8217;articolo 39-bis;<br />
  d) agisce al fine di assicurare l&#8217;omogenea  diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative  rappresentanze nei Paesi stranieri;<br />
  e) conserva tutti gli atti e le informazioni  relativi alle procedure di adozione internazionale;<br />
  f) promuove la cooperazione fra i soggetti  che operano nel campo dell&#8217;adozione internazionale e della protezione dei  minori;<br />
  g) promuove iniziative di formazione per  quanti operino o intendano operare nel campo dell&#8217;adozione;<br />
  h) autorizza l&#8217;ingresso e il soggiorno  permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;<br />
  i) certifica la conformit&agrave; dell&#8217;adozione alle  disposizioni della Convenzione, come previsto dall&#8217;articolo 23, comma 1, della  Convenzione stessa;<br />
  l) per le attivit&agrave; di informazione e  formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all&#8217;articolo  39-ter.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La decisione dell&#8217;ente autorizzato di non concordare con l&#8217;autorit&agrave;  straniera l&#8217;opportunit&agrave; di procedere all&#8217;adozione &egrave; sottoposta ad esame della  Commissione, su istanza dei coniugi interessati;<br />
  ove non confermi il precedente diniego, la Commissione pu&ograve;  procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di  cui all&#8217;articolo 31.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. La Commissione  attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di  esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli  interventi attuativi dei princ&igrave;pi della Convenzione.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. La Commissione  presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al  Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali,  sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi  bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa 39-bis. 1. Le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano nell&#8217;ambito delle loro competenze:<br />
  a) concorrono a sviluppare una rete di  servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;<br />
  b) vigilano sul funzionamento delle strutture  e dei servizi che operano nel territorio per l&#8217;adozione internazionale, al fine  di garantire livelli adeguati di intervento;<br />
  c) promuovono la definizione di protocolli  operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonch&eacute; forme stabili di  collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.<br />
  2. Le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l&#8217;adozione internazionale  che sia in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 39-ter e svolga per le  coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di  adozione internazionale le attivit&agrave; di cui all&#8217;articolo 31, comma 3.<br />
  3. I servizi per l&#8217;adozione internazionale di  cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale  in attuazione dei princ&igrave;pi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle  province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni  amministrative relative ai servizi per l&#8217;adozione internazionale .</p>
<p><strong>39-ter. </strong>1. Al fine di  ottenere l&#8217;autorizzazione prevista dall&#8217;articolo 39, comma 1, lettera c), e per  conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:<br />
  a) essere diretti e composti da persone con  adeguata formazione e competenza nel campo dell&#8217;adozione internazionale, e con  idonee qualit&agrave; morali;<br />
  b) avvalersi dell&#8217;apporto di professionisti  in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo  professionale, che abbiano la capacit&agrave; di sostenere i coniugi prima, durante e  dopo l&#8217;adozione;<br />
  c) disporre di un&#8217;adeguata struttura  organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e  delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui  intendono agire;<br />
  d) non avere fini di lucro, assicurare una  gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per  l&#8217;espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e  verificabile;<br />
  e) non avere e non operare pregiudiziali  discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all&#8217;adozione, ivi  comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;<br />
  f) impegnarsi a partecipare ad attivit&agrave; di  promozione dei diritti dell&#8217;infanzia, preferibilmente attraverso azioni di  cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non  governative, e di attuazione del principio di sussidiariet&agrave; dell&#8217;adozione  internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;<br />
  g) avere sede legale nel territorio nazionale  .</p>
<p><strong>39-quater. </strong>1. Fermo restando  quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro  che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei  seguenti benef&igrave;ci:<br />
  a) l&#8217;astensione dal lavoro, quale regolata  dall&#8217;articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il  minore adottato ha superato i sei anni di et&agrave;;<br />
  b) l&#8217;assenza dal lavoro, quale regolata  dall&#8217;articolo 6, secondo comma, e dall&#8217;articolo 7 della predetta legge n. 903  del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di et&agrave;;<br />
  c) congedo di durata corrispondente al  periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l&#8217;adozione .</p>
<p align="center">CAPO II<br />
  DELL&#8217;ESPATRIO DI MINORI A  SCOPO DI ADOZIONE</p>
<p><strong>40. </strong>1.<strong> </strong>I  residenti all&#8217;estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un  cittadino italiano minore di et&agrave;, devono presentare domanda al console italiano  competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del  distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo  ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato,  &egrave; competente il tribunale per i minorenni di Roma.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo  della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure  stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l&#8217;intervento ed i compiti delle  autorit&agrave; centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le  disposizioni della presente legge .</p>
<p><strong>41. </strong>1.<strong> </strong>Il console  del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento  dell&#8217;affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno,  dell&#8217;ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Qualora insorgano difficolt&agrave; di ambientamento del minore nella  famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili  con l&#8217;affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia  scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l&#8217;affidamento.<br />
  &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Il console del luogo ove risiede il  minore vigila per quanto di propria competenza perch&eacute; i provvedimenti  dell&#8217;autorit&agrave; italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso  provvede al rimpatrio del minore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da  parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno  ratificato la Convenzione,  le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte  dall&#8217;autorit&agrave; centrale straniera e dall&#8217;ente autorizzato .</p>
<p><strong>42. </strong>Qualora sia in corso  nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a  stranieri, o a cittadini italiani residenti all&#8217;estero, non pu&ograve; essere reso  esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da  autorit&agrave; straniera.</p>
<p><strong>43. </strong>1.<strong> </strong>Le  disposizioni, di cui ai commi 4 e 5 dell&#8217;articolo 9, si applicano anche ai  cittadini italiani residenti all&#8217;estero.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si  applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 200.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino  minore di et&agrave; che si trovi all&#8217;estero e a disporre i conseguenti provvedimenti  temporanei nel suo interesse ai sensi dell&#8217;articolo 10, compreso se del caso il  rimpatrio, &egrave; il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo  di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato  &egrave; competente il tribunale per i minorenni di Roma (1). </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Comma cos&igrave; modificato  dall&#8217;art. 33 L.  28 marzo 2001 n. 149, sotto questa stessa voce</p>
<p>&nbsp;<br />
  TITOLO IV<br />
  DELL&#8217;ADOZIONE IN CASI  PARTICOLARI</p>
<p align="center">CAPO I<br />
  DELL&#8217;ADOZIONE IN CASI  PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI</p>
<p><strong>44.</strong>&nbsp; 1. I minori possono essere adottati anche  quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 7:<br />
  a) da persone unite al minore da vincolo di  parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo,  quando il minore sia orfano di padre e di madre;<br />
  b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia  figlio anche adottivo dell&#8217;altro coniuge;<br />
  c) quando il minore si trovi nelle condizioni  indicate dall&#8217;articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia  orfano di padre e di madre;<br />
  d) quando vi sia la constatata impossibilit&agrave;  di affidamento preadottivo.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. L&#8217;adozione, nei casi  indicati nel comma 1, &egrave; consentita anche in presenza di figli legittimi.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l&#8217;adozione &egrave; consentita,  oltre che ai coniugi, anche a chi non &egrave; coniugato. Se l&#8217;adottante &egrave; persona  coniugata e non separata, l&#8217;adozione pu&ograve; essere tuttavia disposta solo a  seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.<br />
  4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del  comma 1 l&#8217;et&agrave;  dell&#8217;adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli  intende adottare (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo  cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 26 L.  28 marzo 2001 n. 149</p>
<p>&nbsp;<strong>45.</strong>&nbsp; 1. Nel procedimento di adozione nei casi  previsti dall&#8217;articolo 44 si richiede il consenso dell&#8217;adottante e  dell&#8217;adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di et&agrave;.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Se l&#8217;adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente  sentito; se ha una et&agrave; inferiore, deve essere sentito, in considerazione della  sua capacit&agrave; di discernimento.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. In  ogni caso, se l&#8217;adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l&#8217;adozione deve  essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Quando l&#8217;adozione deve essere disposta nel caso previsto  dall&#8217;articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale  rappresentante dell&#8217;adottando in luogo di questi, se lo stesso non pu&ograve; esserlo  o non pu&ograve; prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa  delle sue condizioni di minorazione (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)  Articolo cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 26   L. 28 marzo 2001 n. 149</p>
<p>&nbsp;<strong>46. </strong>1.<strong> </strong>Per l&#8217;adozione &egrave; necessario l&#8217;assenso dei genitori e del coniuge  dell&#8217;adottando.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Quando &egrave; negato l&#8217;assenso previsto dal primo comma, il tribunale,  sentiti gli interessati, su istanza dell&#8217;adottante, pu&ograve;, ove ritenga il rifiuto  ingiustificato o contrario all&#8217;interesse dell&#8217;adottando, pronunziare ugualmente  l&#8217;adozione, salvo che l&#8217;assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la  potest&agrave; o dal coniuge, se convivente, dell&#8217;adottando. Parimenti il tribunale  pu&ograve; pronunciare l&#8217;adozione quando &egrave; impossibile ottenere l&#8217;assenso per  incapacit&agrave; o irreperibilit&agrave; delle persone chiamate ad esprimerlo.</p>
<p><strong>47.</strong> 1. L&#8217;adozione produce i suoi  effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finch&eacute; la sentenza non &egrave;  emanata, tanto l&#8217;adottante quanto l&#8217;adottando possono revocare il loro  consenso.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima  della emanazione della sentenza, si pu&ograve; procedere, su istanza dell&#8217;altro  coniuge, al compimento degli atti necessari per l&#8217;adozione.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Se l&#8217;adozione &egrave; ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento  della morte dell&#8217;adottante(1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)  Articolo cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 27   L. 28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>48.&nbsp; </strong>1.<strong> </strong>Se il minore &egrave; adottato da due  coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potest&agrave; sull&#8217;adottato ed il  relativo esercizio spettano ad entrambi.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. L&#8217;adottante  ha l&#8217;obbligo di mantenere l&#8217;adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a  quanto prescritto dall&#8217;articolo 147 del codice civile.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Se l&#8217;adottato ha beni propri, l&#8217;amministrazione di essi, durante la  minore et&agrave; dell&#8217;adottato stesso, spetta all&#8217;adottante, il quale non ne ha  l&#8217;usufrutto legale, ma pu&ograve; impiegare le rendite per le spese di mantenimento,  istruzione ed educazione del minore con l&#8217;obbligo di investirne l&#8217;eccedenza in  modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 382 del codice  civile.</p>
<p><strong>49. </strong>&nbsp;1.   L&#8217;adottante deve fare l&#8217;inventario dei beni  dell&#8217;adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data  della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto  applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo  X del libro primo del codice civile.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. L&#8217;adottante  che omette di fare l&#8217;inventario nel termine stabilito o fa un inventario  infedele pu&ograve; essere privato dell&#8217;amministrazione dei beni dal giudice tutelare,  salvo l&#8217;obbligo del risarcimento dei danni (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)  Articolo cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 28   L. 28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>50. </strong>Se cessa l&#8217;esercizio  da parte, dell&#8217;adottante o degli adottanti della potest&agrave;, il tribunale per i  minorenni su istanza dell&#8217;adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico  ministero, o anche d&#8217;ufficio, pu&ograve; emettere i provvedimenti opportuni circa la  cura della persona dell&#8217;adottato, la sua rappresentanza e l&#8217;amministrazione dei  suoi beni, anche se ritiene conveniente che l&#8217;esercizio della potest&agrave; sia  ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti  del codice civile.</p>
<p><strong>51.&nbsp; </strong>1. La revoca dell&#8217;adozione pu&ograve; essere  pronunciata dal tribunale su domanda dell&#8217;adottante, quando l&#8217;adottato maggiore  di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei  suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di  delitto punibile con pena restrittiva della libert&agrave; personale non inferiore nel  minimo a tre anni.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Se l&#8217;adottante muore in conseguenza dell&#8217;attentato, la revoca  dell&#8217;adozione pu&ograve; essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l&#8217;eredit&agrave;  in mancanza dell&#8217;adottato e dei suoi discendenti.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno  accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l&#8217;adottante e  l&#8217;adottato, pronuncia la sentenza.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, pu&ograve;  emettere altres&igrave; i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio  circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l&#8217;amministrazione  dei beni.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  6.&nbsp; Nei casi in cui siano adottati  i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice  tutelare ai fini della nomina di un tutore.</p>
<p><strong>52.&nbsp; </strong>1.<strong> </strong>Quando i fatti previsti  nell&#8217;articolo precedente sono stati compiuti dall&#8217;adottante contro l&#8217;adottato,  oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca pu&ograve;  essere pronunciata su domanda dell&#8217;adottato o su istanza del pubblico  ministero.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno  accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l&#8217;adottante e  l&#8217;adottato che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di et&agrave; inferiore, in  considerazione della sua capacit&agrave; di discernimento, pronuncia sentenza (1).<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che  abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di et&agrave; inferiore, pu&ograve;  dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura  della persona del minore, la sua rappresentanza e l&#8217;amministrazione dei beni,  anche se ritiene conveniente che l&#8217;esercizio della potest&agrave; sia ripreso dai  genitori.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma  il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Comma  cos&igrave; modificato dall&#8217;art. 32 L.  28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>53. </strong>1.<strong> </strong>La revoca  dell&#8217;adozione pu&ograve; essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della  violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.</p>
<p><strong>54.&nbsp; </strong>1.<strong> </strong>Gli effetti dell&#8217;adozione cessano  quando passa in giudicato la sentenza di revoca.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Se tuttavia la revoca &egrave; pronunziata dopo  la morte dell&#8217;adottante per fatto imputabile all&#8217;adottato, l&#8217;adottato e i suoi  discendenti sono esclusi dalla successione dell&#8217;adottante.</p>
<p><strong>55. </strong>Si applicano al  presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del  codice civile.</p>
<p align="center">CAPO II<br />
  DELLE FORME DELL&#8217;ADOZIONE IN  CASI PARTICOLARI</p>
<p><strong>56.&nbsp; </strong>1. Competente a pronunciarsi sull&#8217;adozione &egrave;  il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Il consenso dell&#8217;adottante e dell&#8217;adottando che ha compiuto i  quattordici anni e del legale rappresentante dell&#8217;adottando deve essere  manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui  delegato (1).<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. L&#8217;assenso  delle persone indicate nell&#8217;articolo 46 pu&ograve; essere dato da persona munita di  procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata  autenticata.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando  la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e  della sezione per i minorenni della corte di appello (2).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Comma  dichiarato costituzionalmente illegittimo &quot;<strong>nella parte in cui &egrave;  previsto il consenso anzich&egrave; l&#8217;audizione del legale rappresentante del minore</strong>&quot;  (Corte cost.., sent. 18 febbraio 1988, n. 182).<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) vedi  Corte cost.., sent. 29 ottobre 1999, n. 401</p>
<p><strong>57.&nbsp; </strong>1.<strong> </strong>Il tribunale verifica:<br />
  1) se ricorrono le circostanze di cui  all&#8217;articolo 44;<br />
  2) se l&#8217;adozione realizza il preminente  interesse del minore.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. A tal fine il tribunale per  i minorenni, sentiti i genitori dell&#8217;adottando, dispone l&#8217;esecuzione di  adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di  pubblica sicurezza, sull&#8217;adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3.&nbsp; L&#8217;indagine dovr&agrave; riguardare in  particolare:<br />
  a) l&#8217;idoneit&agrave; affettiva e la capacit&agrave; di  educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute,  l&#8217;ambiente familiare degli adottanti (1).<br />
  b) i motivi per i quali l&#8217;adottante desidera  adottare il minore;<br />
  c) la personalit&agrave; del minore;<br />
  d) la possibilit&agrave; di idonea convivenza,  tenendo conto della personalit&agrave; dell&#8217;adottante e del minore.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)  Lettera cos&igrave; sostituita dall&#8217;art. 29   L. 28 marzo 2001 n. 149</p>
<p>&nbsp;<br />
  TITOLO V<br />
  MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL  LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>&nbsp;58-67.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>(Omissis) (1)<strong></strong></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (1) Le modifiche sono riportate nel codice civile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">TITOLO VI<br />
  NORME FINALI, PENALI E  TRANSITORIE<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>68.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Omissis)&nbsp; (1)</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (1) E&#8217; sostituito il 1&deg; comma dell&#8217;art. 38  disp. att.. c.c.</p>
<p><strong>69. </strong>In aggiunta a quanto disposto  nell&#8217;articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel  registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal  tribunale per i minorenni ai sensi dell&#8217;articolo 10 della presente legge.</p>
<p><strong>70. </strong>1. I pubblici  ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire  alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle  condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a  conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell&#8217;articolo  328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessit&agrave; sono puniti  con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che  omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il  tribunale per i minorenni l&#8217;elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti,  ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti  i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la  multa da lire 500.000 a  lire 5.000.000 (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo  cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 34 L.  28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>71. </strong>1.<strong> </strong>Chiunque,  in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con  carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all&#8217;estero perch&eacute; sia  definitivamente affidato, &egrave; punito con la reclusione da uno a tre anni.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Se il fatto &egrave; commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il  minore &egrave; affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di  custodia, la pena &egrave; aumentata della met&agrave;.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Se il fatto &egrave; commesso dal genitore la condanna comporta la perdita  della relativa potest&agrave; e l&#8217;apertura della procedura di adottabilit&agrave;; se &egrave;  commesso del tutore consegue la rimozione dall&#8217;ufficio; se &egrave; commesso dalla  persona cui il minore &egrave; affidato consegue la inidoneit&agrave; ad ottenere affidamenti  familiari o adottivi e l&#8217;incapacit&agrave; all&#8217;ufficio tutelare.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Se il fatto &egrave; commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un  pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da  appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui  all&#8217;articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena &egrave; raddoppiata.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica  anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilit&agrave; a terzi,  accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitivit&agrave;. La  condanna comporta la inidoneit&agrave; ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e  l&#8217;incapacit&agrave; all&#8217;ufficio tutelare.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  6. Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare  l&#8217;affidamento di cui al primo comma &egrave; punito con la reclusione fino ad un anno  o con multa da lire 500.000   a lire 5.000.000 (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) Articolo cos&igrave; sostituito  dall&#8217;art. 35 L.  28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>72. </strong>&nbsp;1. Chiunque, per procurarsi denaro o altra  utilit&agrave;, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello  Stato uno straniero minore di et&agrave; perch&eacute; sia definitivamente affidato a  cittadini italiani &egrave; punito con la reclusione da uno a tre anni.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che,  consegnando o promettendo danaro o altra utilit&agrave; a terzi, accolgono stranieri  minori di et&agrave; in illecito affidamento con carattere di definitivit&agrave;. La  condanna comporta l&#8217;inidoneit&agrave; a ottenere affidamenti familiari o adottivi e  l&#8217;incapacit&agrave; all&#8217;ufficio tutelare.</p>
<p><strong>72-bis. </strong>1. Chiunque svolga  per conto di terzi pratiche inerenti all&#8217;adozione di minori stranieri senza  avere previamente ottenuto l&#8217;autorizzazione prevista dall&#8217;articolo 39, comma 1,  lettera c), &egrave; punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa  da uno a dieci milioni di lire.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La pena &egrave; della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da  due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di  associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Fatti salvi i casi previsti dall&#8217;articolo 36, comma 4, coloro che,  per l&#8217;adozione di minori stranieri, si avvalgono dell&#8217;opera di associazioni,  organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti  con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo (1).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (1) Articolo aggiunto dall&#8217;art. 6 della L. 31 dicembre 1998, n. 476,  sotto questa stessa voce.</p>
<p><strong>73. </strong>1.<strong> </strong>Chiunque  essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi  notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata  adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo  per adozione &egrave; punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000  (1).<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Se il fatto &egrave; commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di  pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi  fornisce tali notizie successivamente all&#8217;affidamento preadottivo e senza  l&#8217;autorizzazione del tribunale per i minorenni.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Comma  cos&igrave; sostituito dall&#8217;art. 36 L.  28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>74.&nbsp; </strong>1.<strong> </strong>Gli ufficiali di stato civile  trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni  comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell&#8217;avvenuto riconoscimento da  parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall&#8217;altro  genitore. Il tribunale dispone l&#8217;esecuzione di opportune indagini per accertare  la veridicit&agrave; del riconoscimento.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano  gli estremi dell&#8217;impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni  assume, anche d&#8217;ufficio, i provvedimenti di cui all&#8217;articolo 264, secondo  comma, del codice civile.</p>
<p><strong>75.&nbsp; </strong>1.<strong> </strong>L&#8217;ammissione al patrocinio a  spese dello Stato comporta l&#8217;assistenza legale alle procedure previste ai sensi  della presente legge.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene  effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore,  allorch&eacute; l&#8217;attivit&agrave; di assistenza di quest&#8217;ultimo &egrave; da ritenersi cessata.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Si applica la disposizione di cui all&#8217;articolo 14, secondo comma,  della legge 11 agosto 1973, n. 533.</p>
<p><strong>76.&nbsp; </strong>Alle procedure relative all&#8217;adozione di  minori stranieri in corso o gi&agrave; definite al momento di entrata in vigore della  presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data  medesima (1) .</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo dichiarato  costituzionalmente illegittimo &quot;<strong>nella parte in cui preclude  l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 37 alle procedure gi&agrave; iniziate nei confronti di minore  straniero in stato di abbndono in Italia</strong>&quot; (Corte cost.., sent. 18  luglio 1986, n. 199).<br />
  V. altres&igrave; Corte cost.., sent. 18 febbraio  1998, n. 180.</p>
<p><strong>77. </strong>Gli articoli da 404 a 413 del codice civile  sono abrogati. Per le affiliazioni gi&agrave; pronunciate alla data di entrata in  vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui  all&#8217;articolo 87 del codice civile.</p>
<p><strong>78. </strong>Il quarto comma  dell&#8217;articolo 87 del codice civile &egrave; sostituito dal seguente:<br />
  &quot;Il tribunale, su ricorso degli  interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico  ministero, pu&ograve; autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5,  anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L&#8217;autorizzazione  pu&ograve; essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l&#8217;affinit&agrave;  deriva da matrimonio dichiarato nullo&quot;.</p>
<p><strong>79. </strong>1.<strong> </strong>Entro tre  anni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino  forniti dei requisiti di cui all&#8217;art. 6 possono chiedere al tribunale per i  minorenni di dichiarare, semprech&eacute; il provvedimento risponda agli interessi  dell&#8217;adottato e dell&#8217;affiliato, con decreto motivato, l&#8217;estensione degli  effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi  dell&#8217;art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni  all&#8217;epoca del relativo provvedimento (1) .<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Il tribunale dispone l&#8217;esecuzione delle opportune indagini di cui  all&#8217;articolo 57, sugli adottanti e sull&#8217;adottato o affiliato.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in  considerazione della loro capacit&agrave; di discernimento anche i minori di et&agrave;  inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono  prestare il consenso (2).<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Il coniuge dell&#8217;adottato o affiliato, se convivente non legalmente  separato, deve prestare l&#8217;assenso.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  5. I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni  quattordici devono essere sentiti.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  6. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti &egrave;  necessario l&#8217;assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilit&agrave; o di rifiuto non  motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico  ministero, i genitori dell&#8217;adottato o affiliato e quest&#8217;ultimo, se ha compiuto  gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento  della domanda, tiene luogo dell&#8217;assenso mancante.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  7. Al decreto relativo all&#8217;estensione degli effetti dell&#8217;adozione si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  8. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l&#8217;estensione degli  effetti dell&#8217;adozione pu&ograve; essere impugnato anche dall&#8217;adottato o affiliato se  maggiorenne (3).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (1) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo &quot;<strong>nella parte  in cui nell&#8217;ipotesi di coniugi non pi&ugrave; uniti in matrimonio alla data della  presentazione della domanda di estensione degli effetti dell&#8217;adozione, non  consente di pronunziare l&#8217;estensione stessa nei confronti degli adottati ai  sensi dell&#8217; art. 291 del c.c., precedentemente in vigore</strong> &quot; (Corte  cost.., sent. 18 luglio 1986, n. 198); <strong>&quot;nella parte in cui non consente  l&#8217;estensione degli effetti dell&#8217;adozione legittimante nei confronti dei minori  adottati con adozione ordinaria quando la differenza di et&agrave; tra adottanti e  adottato superi i 40 anni&quot; </strong>(Corte cost.., sent. 18 febbraio 1988, n.  183)<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2) Comma cos&igrave;  modificato dall&#8217;art. 32 L.  28 marzo 2001 n. 149<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3) V. anche Corte cost.., sent. 18 luglio 1986, n. 197</p>
<p><strong>80. </strong>1.<strong> </strong>Il  giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell&#8217;affidamento, pu&ograve;  disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al  minore siano erogati temporaneamente in favore dell&#8217;affidatario.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 12 del testo unico delle imposte  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, all&#8217;articolo 6 della legge 9 dicembre  1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli  affidatari di cui al comma 1.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di  astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di  riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Le regioni determinano le condizioni e modalit&agrave; di sostegno alle  famiglie, persone e comunit&agrave; di tipo familiare che hanno minori in affidamento,  affinch&eacute; tale affidamento si possa fondare sulla disponibilit&agrave; e l&#8217;idoneit&agrave;  all&#8217;accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche (1).<br />
  &nbsp;<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1) Articolo cos&igrave;  sostituito dall&#8217;art. 38 L.  28 marzo 2001 n. 149</p>
<p><strong>81.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>L&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 244 del codice  civile &egrave; sostituito dal seguente:<br />
  &quot;L&#8217;azione pu&ograve; essere altres&igrave; promossa da  un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su  istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico  ministero quando si tratta di minore di et&agrave; inferiore&quot;.</p>
<p><strong>82.&nbsp; </strong>1.<strong> </strong>Gli atti, i documenti ed i  provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei  riguardi di persone minori di et&agrave;, sono esenti dalle imposte di bollo e di  registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi  all&#8217;esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su  indicati.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  3. Agli oneri derivanti dall&#8217;attuazione della presente legge, valutati  in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del  capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per  l&#8217;anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.<br />
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  4. Il Ministro del tesoro &egrave; autorizzato ad apportare con propri decreti  le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
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